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Cassette di sicurezza, responsabilita` della banca
26/03/2010
Giurisprudenza Civile
La clausola predisposta a stampa fra le condizioni generali che, in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici, limiti ad una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilita` della banca per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell`oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all`entita` del danno dovuto per l`inadempimento dell`obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: obbligo che e` da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtu` della segretezza garantita alle operazioni dell`utente. La citata giurisprudenza richiama, cioe`, l`indivisibilita` del dovere di custodia gravante sulla banca, dovere che deve essere adempiuto con la massima diligenza, qualunque sia il contenuto delle cassette di sicurezza e qualunque sia l`entita` dei valori depositati. Cio` consente di individuare anche i limiti entro i quali potrebbe essere consentito alle parti di derogare alla suddetta disciplina, riassorbendo nell`ambito dell`oggetto del contratto e degli accordi relativi al rapporto economico fra prestazione e contraprestazione la regolamentazione della responsabilita` della banca, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente. Ed invero, la libera determinazione dell`oggetto del contratto e dei rischi economici che ognuna delle parti e` disposta ad assumere trova un limite nei
principi inderogabili di legge e nel modo in cui essi si esprimono negli schemi contrattuali, tipici o atipici, che le parti decidano di adottare. Nell`ambito di un contratto di assicurazione, e` indubbio che l`assicuratore potrebbe a suo piacere delimitare il massimale del rischio assicurato (come normalmente avviene), in quanto la probabilita` del verificarsi del sinistro non dipende in alcun modo dal suo comportamento, sicche` l`affidabilita` e la propensione ad adempiere dell`assicuratore rimangono esterne e indipendenti rispetto alla delimitazione del rischio. Per contro, nei contratti che - coma la locazione di cassette di sicurezza - impongano al contraente un dovere di custodia, il rischio di danni dipendenti da furto o rapina e` in larga misura condizionato dal comportamento del custode e dalla diligenza da lui posta nell`adempiere ai suoi doveri, nel senso che la minore esposizione a responsabilita` potrebbe determinare una minore propensione ad affrontare i costi necessari a ridurre al minimo i rischi di furto o rapina. Il fatto di ammettere la limitazione della responsabilita` per danni alla banca, anche nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell`oggetto del contratto l`entita` dei rischi di cui la banca e` disposta a rispondere, comporterebbe nella sostanza ammettere che l`obbligato possa in certa misura sottrarsi alla responsabilita`
per custodia, anche quando il sinistro sia addebitabile a fatto proprio; cioe` permettere che il custode possa non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio. Questo principio, cioe` la tendenziale inammissibilita` che il contraente si esoneri da responsabilita` per fatto proprio - va tenuto presente fra gli indici interpretativi in base ai quali va individuata la distinzione fra clausole che lecitamente determinano l`oggetto del contratto ed il rapporto economico fra le prestazioni, e clausole derogative delle norme sulla responsabilita` per inadempimento e per danni, di cui all`art. 1229 c.c. . La soluzione giurisprudenziale in vigore opera nel senso di sollecitare la prestazione, da parte della Banca, del piu` alto grado possibile di diligenza nell`esercizio della custodia, sulla base del corrispettivo minimo richiesto alla clientela per la locazione delle cassette di sicurezza. Nella fissazione del corrispettivo minimo potra` l`impresa effettuare i suoi calcoli e garantirsi l`adeguata remunerazione del servizio. La limitazione della responsabilita` in relazione al singolo evento dannoso, anche nel caso di dolo o colpa grave, avrebbe l`effetto di trasferire indebitamente e casualmente sui singoli utenti di volta in volta danneggiati i costi provocati dalla negligenza nella custodia.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 28067 del 25 novembre 2008

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